19.1 - Ogni struttura associativa
intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione esclusivamente
al proprio livello, e nomina i membri destinati a rappresentare l'Associazione
nelle strutture pubbliche..
19.2 - Partecipa inoltre, nelle
forme previste dalla legge e dagli ordinamenti locali, alla attività
delle istituzioni pubbliche per la affermazione dei principi della solidarietà
e del volontariato..
20.1 - Ogni AVIS Regionale nel
territorio di propria competenza, disciplina - in maniera autonoma ma non
contrastante con l'unitarietà istituzionale dell'Associazione -
le seguenti materie:
a. stimolo e disciplina dei
rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e del
settore sanitario in particolare;
b. coordinamento delle capacità
donazionali delle strutture associative della regione;
c. modalità di convocazione
e di svolgimento delle Assemblee delle strutture della propria regione;
d. istituzione di strutture
associative complementari o sostitutive di quelle previste dall'art. 7,
1° comma, dello Statuto, al fine di attuare la massima partecipazione
alla vita associativa;
e. modalità di costituzione
e di scioglimento delle strutture di livello inferiore;
f. rapporti con le altre Associazioni
del volontariato e partecipazione alla attività dei gruppi e delle
Associazioni parificate;
g. attuazione di attività
promozionali e modalità di partecipazione, in armonia con le linee
generali di politica associativa, ai programmi ed alle iniziative decise
a livello nazionale;
h. determinazione, nell'ambito
della Regione, delle quote associative a carico delle strutture inferiori;
i. regolamentazione delle modalità
del diritto di accesso agli atti ed ai documenti delle strutture avisine
regionali e locali ai sensi di legge;
j. organizzazione di convegni
per la preparazione e l'aggiornamento dei dirigenti associativi.
20.2 - Le normative regionali
sono deliberate dalla assemblea regionale straordinaria con il voto favorevole
della maggioranza degli aventi diritto. 20.3 - Il controlli di conformità
allo Statuto ed al Regolamento nazionale spetta all'Esecutivo Nazionale,
che lo esercita secondo le modalità fissate dal Regolamento.
21.1 - Ogni struttura dell'AVIS
gode di autonomia patrimoniale, sostanziale e processuale e risponde con
il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.
21.2 - Ogni struttura associativa
è rappresentata, di fronte a terzi ed in giudizio, dal Presidente
del proprio Consiglio Direttivo.
21.3 - Delle obbligazioni contratte
dalla struttura in violazione delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento
associativi rispondono in solido i membri del Consiglio Direttivo e del
Collegio sindacale, ad esclusione degli assenti e dei dissenzienti.
21.4 - Il Regolamento nazionale
disciplina le modalità dell'esercizio del diritto di rivalsa.
21.5 - Ogni struttura versa
a quella superiore le quote associative con le modalità stabilite
dal Regolamento.
21.6 - La gestione dell'esercizio
sociale di ogni struttura è subordinata alla approvazione assembleare
di un bilancio di previsione le cui poste passive - salvo giustificato
e documentato motivo ed esclusi eventuali accantonamenti precedenti - non
possono superare di oltre il 30% le entrate ordinarie dell'esercizio precedente.
21.7 - E' escluso qualsiasi
vincolo di solidarietà passiva tra le varie strutture associative.
22.1 - Il Regolamento associativo
determina i criteri e le modalità per la assegnazione delle benemerenze,
che sono conferite dalle strutture di base ai soci in ragione di criteri
oggettivi che tengano principalmente conto della fedeltà alla Associazione.
23.1 - Ciascuna struttura associativa
dispone di un patrimonio proprio, composto da beni mobili ed immobili,
provenienti da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti o eredità,
contributi erogati dagli Enti Pubblici, rimborsi per le donazioni e per
le altre prestazioni di servizi nonché, per le strutture superiori
a quelle di base, dalle quote associative.
23.2 - È vietato alle
strutture associative distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili
o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre strutture dell'Avis.
23.3 - Eventuali utili o avanzi
di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
23.4 - Ogni struttura deve redigere
il bilancio o rendiconto annuale.
23.5 - Gli esercizi finanziari
si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
23.6 - Nel periodo intercorrente
fra il 31 dicembre e la data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea,
i consigli direttivi dlle strutture hanno, provvisoriamente, la facoltà
di deliberare la spesa sulla base del bilancio dell'anno precedente, nei
limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento nazionale.
Lo Statuto Associativo costituisce legge dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue e perciò è fatto obbligo ad ogni iscritto di osservarlo unitamente alle norme regolamentari, che ne disciplinano l'attuazione pratica.