STATUTO  -  1 - 2 - 3 - 4
STATUTO A.V.I.S. NAZIONALE
 Statuto associativo
Approvato il 31 Maggio 1998
in occasione della 62a Assemblea Nazionale
in Vieste (FOGGIA)
Art. 19 - RAPPORTI CON GLI ORGANI PUBBLICI
 

19.1 - Ogni struttura associativa intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione esclusivamente al proprio livello, e nomina i membri destinati a rappresentare l'Associazione nelle strutture pubbliche..
19.2 - Partecipa inoltre, nelle forme previste dalla legge e dagli ordinamenti locali, alla attività delle istituzioni pubbliche per la affermazione dei principi della solidarietà e del volontariato..
 

Art. 20 - COMPETENZE REGIONALI
 

20.1 - Ogni AVIS Regionale nel territorio di propria competenza, disciplina - in maniera autonoma ma non contrastante con l'unitarietà istituzionale dell'Associazione - le seguenti materie:
a. stimolo e disciplina dei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e del settore sanitario in particolare;
b. coordinamento delle capacità donazionali delle strutture associative della regione;
c. modalità di convocazione e di svolgimento delle Assemblee delle strutture della propria regione;
d. istituzione di strutture associative complementari o sostitutive di quelle previste dall'art. 7, 1° comma, dello Statuto, al fine di attuare la massima partecipazione alla vita associativa;
e. modalità di costituzione e di scioglimento delle strutture di livello inferiore;
f. rapporti con le altre Associazioni del volontariato e partecipazione alla attività dei gruppi e delle Associazioni parificate;
g. attuazione di attività promozionali e modalità di partecipazione, in armonia con le linee generali di politica associativa, ai programmi ed alle iniziative decise a livello nazionale;
h. determinazione, nell'ambito della Regione, delle quote associative a carico delle strutture inferiori;
i. regolamentazione delle modalità del diritto di accesso agli atti ed ai documenti delle strutture avisine regionali e locali ai sensi di legge;
j. organizzazione di convegni per la preparazione e l'aggiornamento dei dirigenti associativi.
20.2 - Le normative regionali sono deliberate dalla assemblea regionale straordinaria con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. 20.3 - Il controlli di conformità allo Statuto ed al Regolamento nazionale spetta all'Esecutivo Nazionale, che lo esercita secondo le modalità fissate dal Regolamento.
 

Art. 21 - AUTONOMIE PERIFERICHE
 

21.1 - Ogni struttura dell'AVIS gode di autonomia patrimoniale, sostanziale e processuale e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.
21.2 - Ogni struttura associativa è rappresentata, di fronte a terzi ed in giudizio, dal Presidente del proprio Consiglio Direttivo.
21.3 - Delle obbligazioni contratte dalla struttura in violazione delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento associativi rispondono in solido i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio sindacale, ad esclusione degli assenti e dei dissenzienti.
21.4 - Il Regolamento nazionale disciplina le modalità dell'esercizio del diritto di rivalsa.
21.5 - Ogni struttura versa a quella superiore le quote associative con le modalità stabilite dal Regolamento.
21.6 - La gestione dell'esercizio sociale di ogni struttura è subordinata alla approvazione assembleare di un bilancio di previsione le cui poste passive - salvo giustificato e documentato motivo ed esclusi eventuali accantonamenti precedenti - non possono superare di oltre il 30% le entrate ordinarie dell'esercizio precedente.
21.7 - E' escluso qualsiasi vincolo di solidarietà passiva tra le varie strutture associative.
 

Art. 22 - BENEMERENZE
 

22.1 - Il Regolamento associativo determina i criteri e le modalità per la assegnazione delle benemerenze, che sono conferite dalle strutture di base ai soci in ragione di criteri oggettivi che tengano principalmente conto della fedeltà alla Associazione.
 

Art. 23 - PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
 

23.1 - Ciascuna struttura associativa dispone di un patrimonio proprio, composto da beni mobili ed immobili, provenienti da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti o eredità, contributi erogati dagli Enti Pubblici, rimborsi per le donazioni e per le altre prestazioni di servizi nonché, per le strutture superiori a quelle di base, dalle quote associative.
23.2 - È vietato alle strutture associative distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre strutture dell'Avis.
23.3 - Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
23.4 - Ogni struttura deve redigere il bilancio o rendiconto annuale.
23.5 - Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
23.6 - Nel periodo intercorrente fra il 31 dicembre e la data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, i consigli direttivi dlle strutture hanno, provvisoriamente, la facoltà di deliberare la spesa sulla base del bilancio dell'anno precedente, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento nazionale.
 

Art. 24 - STATUTO
 

Lo Statuto Associativo costituisce legge dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue e perciò è fatto obbligo ad ogni iscritto di osservarlo unitamente alle norme regolamentari, che ne disciplinano l'attuazione pratica.

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